giovedì 17 marzo 2011

PRESCRIZIONE EPOCALE

Un emendamento presentato dal Governo propone di accorciare ulteriormente la prescrizione dei reati per gli imputati non recidivi (ovvero per tutti coloro che non sono stati già condannati... situazione tipica dei colletti bianchi).


La prescrizione già adesso è un fenomeno abnorme e gravissimo, facendo morire moltissimi processi dopo anni di lavoro, vanificando le spese fatte per indagini e processo e incentivando gli imputati e i loro difensori a fare appello e ricorso in Cassazione solo per ottenere la prescrizione e non perché abbiano ragioni effettive da far valere.


La prescrizione di un reato è un istituto legittimo ma non ha senso farla decorrere anche dopo che è iniziato un processo poiché così si incentivano tecniche dilatorie e si rischia di celebrare processi poi del tutto inefficaci e frustranti dal punto di vista sanzionatorio, dando così una forte sensazione di impunità soprattutto a chi ha i mezzi economici per difendersi con forza e a lungo.


Degli eventuali effetti per i processi di qualcuno in particolare non voglio nemmeno parlare perché è una norma sbagliata comunque e a prescindere da polemiche di parte o personali.


Altro che riforme per migliorare il funzionamento della giustizia... 
E' l'ennesimo colpo alla legalità in questo Paese.


Viva l'Italia. Il Paese del diritto e del rovescio.

ecco l'emendamento :

A.C. 3137
Art. 3
 Dopo l’articolo 4 inserire il seguente:
 Art. 4-bis
(Modifiche al codice penale)
1. All’articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:
“Salvo che si proceda per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto nel caso di cui all’articolo 99, primo comma, della metà nei casi di cui all’articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all’articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105.”.
 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai procedimenti nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge è già stata pronunciata sentenza di primo grado.
 Il Relatore


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