"the problems we all live with" di norman rockwell

giovedì 3 febbraio 2011

LA PROCURA DI MILANO VIOLA LA COSTITUZIONE ?!?


Proviamo a fare chiarezza su alcune questioni procedurali e di forma di cui si parla (e straparla) molto in questi giorni. Cercherò di dare qualche risposta argomentata solo alle questioni di procedura , senza minimamente entrare nel merito.
Tenete presente peraltro che il volontario mancato rispetto delle forme per finalità di persecuzione è forse l'accusa più grave e infamante che si possa muovere a un magistrato... e in queste ore si continua a lanciare accuse pesantissime addirittura di violazioni della Costituzione.
Spesso si parla senza motivo della magistratura che invade il campo della politica (magari per il semplice e doveroso fatto che svolge accertamenti su possibili reati commessi da uomini pubblici), mentre queste accuse (pretestuose e infondate) sono proprio la dimostrazione che è la politica a invadere il campo della giurisdizione, con il tentativo di impedire il normale svolgimento di un processo.

1) La competenza sarebbe della Procura di Monza ?
Assolutamente no, poiché il reato di prostituzione minorile (600 bis cp , l'unico non commesso a Milano ma ad Arcore) è per legge di competenza del tribunale (e quindi della procura per le indagini) del capoluogo del distretto...quindi Milano (Monza fa provincia ma non è capoluogo di distretto giudiziario)

2) Ma per il Presidente del Consiglio non bisognerebbe mandare gli atti al Tribunale Ministri ?
Tale Tribunale è competente solo per i reati commessi dal premier o da un ministro "nell'esercizio delle sue funzioni" (e non durante... art. 96 Cost.) ; evidentemente ciò non è ipotizzabile per il reato di prostituzione minorile, ma nemmeno per la concussione, in quanto in essa il presidente del consiglio avrebbe (secondo l'accusa) "speso la sua qualità" per ottenere un determinato risultato di suo interesse, ma non stava esercitando le sue funzioni essendo del tutto estraneo alla procedura di affidamento che doveva avere ben altro corso e non certo interessare la presidenza del consiglio.
Questo è di fatto ammesso anche da chi ha votato contro l’autorizzazione a procedere alla perquisizione; infatti essi hanno dovuto sostenere la spericolata tesi che il premier ritenesse davvero che la minore fosse nipote di Mubarak e proprio per tali ragioni ritenne doveroso il suo intervento, con finalità quindi “diplomatiche“. Ammesso che un intervento simile sia comunque qualificabile come “esercizio delle funzioni” di presidente del consiglio, lascio a voi ogni riflessione sulla plausibilità dell’argomentazione.. nonché sulle eventuali implicazioni politiche.

3) sono stati commessi altri abusi 
non risulta alcun abuso: le intercettazioni, in particolare, erano consentite e ovviamente autorizzate dal GIP e sono strumento normale proprio nelle vicende di prostituzione, dove tutti i soggetti coinvolti e le ragazze sfruttate sono spesso omertose e non collaborerebbero con l'autorità giudiziaria
anche le perquisizioni sono un atto del tutto pertinente e tipico della fase conclusiva delle indagini (che viene svolto quasi sempre in orari particolari per essere sicuri di trovare tutte le persone simultaneamente ed evitare inquinamenti della prova)
la rilevante mole di indagini è del tutto pertinente a un caso così delicato anche per la gravità dei reati (concussione, induzione alla prostituzione di minorenni,ecc...)    

4) è stato violato il segreto ?
dopo la notifica dell'avviso a comparire, è caduto il segreto delle indagini ai sensi dell'art. 329 cpp: "Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. "
(la pubblicazione degli atti fino alla fine delle indagini è invece vietata dall'art. 114 cpp e sanzionata dall'art 684 cp, ma nel caso di cui discutiamo le notizie e gli atti sono usciti dopo che imputati e difese ne avevano avuto conoscenza e soprattutto dopo la trasmissione degli atti alla giunta parlamentare... e comunque è discusso il rapporto tra diritto di cronaca e divieto di pubblicazione e mi pare che mai come in questo caso vi fosse una rilevanza pubblica degli atti)

4) possono procedere con il rito immediato ?
Il rito immediato consente di andare più rapidamente a processo (evitando l’avviso di conclusione delle indagini e l’udienza preliminare…e quindi anche parecchi mesi di attività) in presenza di tre condizioni : l’evidenza della prova, l’interrogatorio dell’indagato e l’aver raccolto le prove entro 90gg dall’iscrizione del reato.
L’interrogatorio è come se si fosse svolto in quanto l’indagato non si è presentato senza legittimo impedimento (tra l’altro la procura aveva lasciato tre giorni interi per scegliere liberamente quando presentarsi)
Se le  prove siano o meno evidenti è valutazione di merito e sarà il Gip a dire se condivide o meno l’opinione della Procura anche sulla base dei criteri giurisprudenziali.
Quello che qui mi interessa sottolineare è che, al di là di tale valutazioni di merito, la procedura che stanno seguendo i colleghi di Milano è assolutamente corretta: se fosse contestato solo il reato di prostituzione minorile (600bis cp) non avrebbero potuto chiedere il rito immediato, ma poiché questo è strettamente e giuridicamente connesso al reato più grave di concussione è possibile procedere secondo le modalità previste per il reato appunto più grave (come ad esempio deriva dal principio generale espresso dall’art. 33quater cpp), e quindi appunto tramite rito immediato.

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